A fronte dell’entrata in vigore della cedolare secca sugli affitti, ovverosia l’imposta agevolata sui redditi da locazione, il federalismo fiscale introduce anche una “stretta” attraverso un inasprimento delle sanzioni amministrative, ed in particolare nel caso in cui, indipendentemente dal regime di imposta scelto, il contribuente denunci un reddito infedele o lo ometta del tutto. In accordo con quanto riporta in Abruzzo la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la sanzione sarà applicata in maniera raddoppiata, ovverosia passa dal 200% al 400% calcolato sull’imposta evasa; con l’omessa o infedele denuncia dei redditi da locazione, inoltre, non è prevista alcuna riduzione delle sanzioni anche nel caso in cui il contribuente si avvalga di istituti quali l’accertamento con adesione o l’acquiescenza. Giro di vite, inoltre, anche sulla stipula di comodati fittizi, indicazioni nel contratto di canoni inferiori al reale, o assenza di regolare contratto di locazione.
In tali caso, infatti, scatta a favore dell’inquilino una durata contrattuale pari a ben quattro anni a partire dalla data in cui a norma di legge il contratto stesso viene stipulato; inoltre, si ha diritto al rinnovo automatico del contratto per altri quattro anni, così come i contratti di locazione stipulati dalle parti, ma non ancora registrati, sono considerati nulli a tutti gli effetti.
Ricordiamo che le aliquote relative alla cedolare secca sono due: una al 19% per i contratti di locazione cosiddetti a canone concordato, ed al 21% per quelli stipulati sul mercato libero. In più, la cedolare secca è applicabile come regime fiscale anche ai quei contratti di affitto che per legge non necessitano di obbligo di registrazione, ovverosia quelli aventi una durata del rapporto non superiore ai 30 giorni. Le tempistiche di pagamento con il nuovo regime d’imposta, che ingloba le addizionali e le imposte di bollo e di registro, sono le stesse di quelle previste ai fini del versamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
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