L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, più precisamente la sua dichiarazione, non può rappresentare da sola un elemento da configurare come presupposto d’imposta: la constatazione può essere estrapolata da ben due sentenze piuttosto recenti della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale ha voluto sostanzialmente ribadire l’importanza dell’autonoma organizzazione, l’unico requisito in grado di dar vita a questa applicazione fiscale per quel che concerne i professionisti. Da ciò se ne può ricavare che nell’ipotesi di un presupposto sostanziale del tutto assente, allora l’Irap non è in alcun modo dovuto, nemmeno quando si presenta la dichiarazione tributaria. Le due pronunce in questione risalgono a pochi mesi fa, ma vanno a rimpolpare la già vasta giurisprudenza relativa all’applicazione dell’imposta a questi specifici contribuenti. Tra l’altro, bisogna sottolineare come gran parte di queste sentenze siano andate a favorire la posizione dei contribuenti stessi e non il fisco, anche perché in molti casi si era verificata la compilazione del quadro IQ della dichiarazione Irap, ma sempre dimenticando di citare l’autonoma organizzazione, un elemento che emerge con chiarezza dal Decreto Legislativo 446 del 1997 (il testo normativo che ha introdotto il tributo).
L’intervento della Ctr laziale si è reso necessario a seguito di una vicenda piuttosto intricata: la nostra amministrazione finanziaria aveva infatti rilevato le omissioni da parte dei professionisti, iscrivendo a ruolo le somme non versate; i contribuenti coinvolti, quindi, si sono appellati ai giudici romani con un ricorso, il quale ha consentito di appurare che l’esenzione fiscale ha luogo quando il professionista non può beneficiare dell’autonoma organizzazione.
Dello stesso parere è stata anche la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l’abitualità e la regolarità dell’attività aziendale non costituiscono un’organizzazione di tale tipo; la pronuncia risale a due settimane fa e ha di fatto riconosciuto al contribuente il rimborso dell’imposta versata per l’assenza di questo requisito e dell’utilizzo di beni strumentali in eccedenza al minimo consentito.
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