Sono stati fissati i costi, in chilometri di esercizio, per quel che riguarda le autovetture, i ciclomotori e i motocicli in relazione al 2010: si tratta di tabelle molto importanti, le quali devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura delle vetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. I costi sono stati elaborati dall’Aci (Automobile Club d’Italia) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale; in questo modo, sarà molto più agevole determinare quello che è l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit riguardo questi veicoli, usati per esigenze di lavoro e private. Di solito, si fa riferimento all’articolo 51 del Tuir per la determinazione delle regole speciali forfetarie in questo ambito; in proposito, il quarto comma dell’articolo stabilisce che il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, somma stimata al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Le tabelle vanno predisposte ogni anno entro il 30 novembre e presentate all’Agenzia delle Entrate, che poi le pubblica entro la fine dell’anno proprio per dar loro valore nell’anno successivo: solitamente, c’è una classificazione in base al tipo di alimentazione e di produzione.
Nel caso, poi, il veicolo non sia presente in tabella, il reddito viene calcolato prendendo ad esempio il modello più simile per caratteristiche. La somma da sottoporre a tassazione deve essere inoltre rapportata al periodo dell’anno in cui il lavoratore ha usufruito in modo promiscuo del veicolo. Nell’eventualità il dipendente corrisponda al datore delle somme in cambio di questo utilizzo, gli importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit.
Quando si va a valorizzare il fringe benefit, tra l’altro, l’importo che viene addebitato al lavoratore o che è da questo stesso corrisposto per l’utilizzo promiscuo del veicolo, deve poi essere computato al lordo dell’Iva; altri servizi accessori (ad esempio il box auto) vanno infine valutati in maniera separata.