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Ires: la rivalsa degli agenti assicurativi

 Le indennità del comparto assicurativo rappresentano un elemento essenziale dello stato patrimoniale di un’azienda: si tratta, infatti, di vere e proprie attività, anche quando non sono addebitate per la rivalsa all’agente che subentra a quello cessato. È l’Isvap che ha dettato questo comportamento economico, il quale assume poi una rilevanza fiscale molto importante. Non esistono delle norme che specificano come devono essere tassate tali somme, quindi il dato in questione va considerato nella sua essenza per quel che concerne la determinazione della base imponibile dell’Ires (Imposta sul Reddito delle Società). Tutte queste precisazioni sono contenute in una delle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate, la 35/E per la precisione, documento che risale ormai a tre giorni fa.

Il fatto che il diritto di rivalsa possa essere recuperato come somma versata da una compagnia assicurativa comporta un effetto immediato, vale a dire l’esclusione che alla somma stessa venga attribuita una natura di tipo reddituale. D’altronde, l’Isvap era stato molto chiaro di recente, sottolineando come la contabilizzazione prevedesse anche l’imputazione di quelle indennità che fossero soggette a una rivalsa, ma soltanto per quel che concerne i conti di natura patrimoniale. Come può essere spiegata nel dettaglio tutta questa situazione?

In pratica, quando si ha a che fare con il conto economico, le indennità del settore che occorre destinare in questo documento non sono tutte, ma solamente quelle che dovessero, nel caso, superare la parte che è soggetta alla rivalsa, dunque la compagnia assicurativa dovrà farsi carico di tale importo: quest’ultimo, poi, diventerà un vero e proprio costo a tutti gli effetti. Il rilievo tributario di una simile contabilità è di tutta evidenza: in effetti, non esistono riferimenti normativi per delle tassazioni diverse in merito alle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Quale sarà l’effetto finale? La deduzione vera e propria sarà quella che riguarda l’indennità non recuperata dall’impresa, quindi l’imputazione civilistica a conto economico.

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