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Modello Irap 2011: gli sconti di cassa sono deducibili

 La deducibilità degli sconti di cassa direttamente dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dalla sua base imponibile può rimanere valida, a meno che non si tratti di oneri finanziari (ad esempio gli interessi passivi su mutui e cambiali): questa affermazione è quella che possiamo ricavare dalla lettura di una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sentenza che è andata a chiarire alcuni aspetti relativi al modello di quest’anno. Volendo essere più precisi, gli sconti in questione devono essere considerati, tra gli altri, i premi di consumo che sono stati raggiunti per quel che concerne le vendite e le promozioni di tipo commerciale. Ed è proprio la commercialità che ha svolto un ruolo determinante per tali constatazioni, visto che la si è fatta prevalere rispetto all’aspetto finanziario, diversamente da come era stato invece previsto dal Fisco. Ma non si tratta dell’unica precisazione in merito a questa specifica imposta. In effetti, prendendo come riferimento una circolare di due anni fa dell’Agenzia delle Entrate, ci si è accorti che i contributi relativi all’assunzione di lavoratori sono rilevanti ai fini tributari nel limite dell’ammontare del costo del personale che può essere dedotto.


Inoltre, un valido alleato per le valutazioni è rappresentato senza dubbio dal Decreto Legge 223 del 2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”): secondo la stessa amministrazione finanziaria la mancata deducibilità del valore delle aree sottostanti o che si riferiscono ai fabbricati strumentali ha senso solamente ai fini della determinazione della base imponibile dell’Irap.

Come devono comportarsi quindi i contribuenti quest’anno? L’imposta ovviamente deve essere determinata per quel che concerne l’esercizio del 2010, con il versamento del relativo importo: la base imponibile sarà rappresentata dal valore della produzione netta, ma i criteri saranno differenti a seconda della tipologia dei soggetti coinvolti.

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