L’Agenzia delle Entrate ha presentato di recente un ricorso presso la Corte di Cassazione che aveva a che fare con le principali imposte a livello immobiliare: in effetti, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto contestare la pronuncia di una Commissione Tributaria Regionale in merito all’annullamento della liquidazione per quel che concerne l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale, in riferimento a un trasferimento di nove anni fa. Secondo l’ufficio, ai contribuenti non poteva essere riconosciuta l’agevolazione fiscale sulla prima casa, visto che si trattava, nel caso di specie, di una abitazione di lusso, in base alle definizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 (recante appunto le “Caratteristiche delle abitazioni di lusso”).
Il regime agevolato di cui si può beneficiare riguarda soprattutto i trasferimenti di immobili non di lusso, ma comunque soggetti all’imposta di registro (3%) e alle imposte catastale e ipotecaria (la misura in questo caso ammonta a 168 euro), ma devono sussistere alcune condizioni che sono elencate nella stessa legge sopracitata. Questa applicazione è invece assolutamente esclusa se si tratta di compravendite di immobili che risultino lussuosi. Le Entrate, pertanto, hanno ritenuto violati gli articoli 6 (unità immobiliare con superficie superiore ai 240 metri quadrati) e 10 del testo; il primo dei due articoli citati precisa che le unità immobiliari con superficie maggiore ai 240 metri quadrati (senza contare balconi, terrazze e cantine) sono considerate di lusso, mentre il secondo articolo prevede l’applicazione di un decreto del 1961, meno restrittivo per il contribuente in fatto di criteri.
L’ordinanza della Cassazione risale allo scorso 27 ottobre (si tratta della numero 22009): dopo aver esaminato il caso, la Suprema Corte ha stabilito che la fruizione tributaria in questione è collegata alla possibilità di includere anche gli immobili trasferiti tra le abitazioni, senza tenere conto della loro data di costruzione, ma riferendosi esclusivamente al decreto ministeriale del 1969.
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