La risoluzione 10/E del 15 gennaio 2014 dell’Agenzia delle Entrate spiega che non verranno assogettati a Iva gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di beni di importo superiore ai 300 euro, riguardanti le attività ufficiali da parte dei Commissariati generali di sezione.> Parlamento UE: Si discute sulla Tobin Tax per tutti gli stati membri
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate a riguardo dell’accordo redatto dall’Italia con il Bureau International des Expositions, ratificato con legge n. 3/2013. Con questa norma, infatti, è stata posta, un’agevolazione in materia di Iva in merito agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di importo considerevole, concernenti le attività ufficiali da parte dei rappresentanti dei paesi partecipanti (articolo 10, comma 5).
> La classificazione doganale delle cartucce per fotocopiatrici
Il documento ha determinato il limite in trecento euro (articolo 72, comma 2, Dpr 633/1972) e ha corredato uno schema di modello, che dovrà essere utilizzato dai Commissariati generali per richiedere l’applicazione dell’agevolazione, consegnando ai fornitori la dichiarazione scritta, con la specifica dello scopo dell’acquisto e il riferimento alla norma che ordina l’agevolazione.
Con questa dichiarazione, da emettere in duplice copia (una da consegnare al fornitore, l’altra conservata dal Commissariato), i partecipanti all’evento, sotto la propria responsabilità, realizzano acquisti di beni e servizi, particolareggiatamente identificati, per finalità collegate alla partecipazione a Expo’ 2015.
Per le operazioni fatte prima della pubblicazione della risoluzione, se a queste fosse stata erroneamente applicata l’Iva, per concedere il recupero, i fornitori potranno procedere, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, a una variazione in diminuzione, emettendo una nota di credito a favore dell’acquirente (articolo 26, commi 2 e 3, Dpr 633/1972).