L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi entrata in vigore l’ 1/1/73 e applicata da tutti i paesi della Comunità Economica Europea. Si tratta di un’imposta che colpisce soltanto il valore aggiunto ossia la differenza tra i ricavi conseguiti dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio ed il costo sostenuto per lo stesso bene o servizio. Quando un’operazione é quindi assoggettata ad Iva? Vi sono tre presupposti la cui sussistenza porta un’operazione ad essere assoggettata ad Iva:
1. presupposto oggettivo: l’oggetto dell’operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
2. presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Ecco perchè una vendita effettuata tra privati non é assoggettata ad Iva;
3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all’ interno dello stato.
Le operazioni che non presentano tali presupposti non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.
Parliamo spesso di evasione fiscale e quindi Iva non dichiarata, ma cosa succede nel caso di Iva dichiarata ma non pagata?
La sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non versato, ma può essere ridotta se entro 30 giorni dalla commissione della violazione l’imposta dovuta viene pagata, e si paga 1/8 del minimo della sanzione irrogabile e gli interessi moratori. Il pagamento deve avvenire entro il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno in cui è stata commessa la violazione.
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, l’omesso versamento di IVA “dichiarata” (ossia di IVA risultante dalla dichiarazione annuale ma non versata), si incorre in sanzioni sul piano penale quando:
1.l’omesso versamento di IVA “dichiarata” eccede i 50.000 euro;
2.l’omissione del versamento si protrae oltre il 27 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il mancato pagamento.
Le situazioni di cui sopra devono verificarsi entrambe.
mi sta venedo un dubbio e spero che possiate aiutarmi: nel 2009 un mio cliente non ha versato l’iva nel I e II trimestre. nel III e il IV aveva un credito. nella comunicazione annuale veniva fuori un debito di 2000. avendo un credito irper ho compensato i 2000. l’ade mi ha detto che non si può fare, xkè la compensazione va fatta x trimestri; quindi ho compensato il I e il II con interessi e sanzioni con il credito irpef. quest’anno mi si ripresenta la stessa situazione ma viene da chiedermi: il credito del III e IV trimestre lo perdo anche quest’anno? sicuramente no. e come devo comportarmi?
Grazie