La circolare 50/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri è entrata nel merito della tassazione opzionale relativa a quelle società che svolgono in prevalenza un’attività agricola: il regime in questione è quello triennale e si riferisce, in particolare, alle società in accomandita semplice, a quelle in nome collettivo e a responsabilità limitata, ma anche alle cooperative. Il fatto che questi enti pongano in essere dei servizi collegati al settore primario, infatti, non rappresenta un motivo per l’esclusione dalla disciplina tributaria, dunque la determinazione catastale del reddito rimane senz’altro valida. Come è stato precisato dalla nostra stessa amministrazione finanziaria, l’aggettivo “agricolo” va a riferirsi non tanto all’attività, ma alla ragione o denominazione sociale. L’oggetto sociale, inoltre, deve prevedere l’esercizio in esclusiva di quei servizi che sono appositamente elencati nell’articolo 2135 del codice civile (quello che identifica l’imprenditore agricolo appunto): nel dettaglio, si tratta della coltivazione del fondo, della selvicoltura (lo sfruttamento dei boschi), l’allevamento degli animali e le attività connesse.
Questa esclusività, tra l’altro, come si evince dalla circolare dell’Agenzia, rimane valida nella sua efficacia anche quando altre attività e servizi vengono ad aggiungersi a quelli consueti; gli esempi più tipici possono essere rappresentati dall’affitto di terreni o dai finanziamenti per i trattori).
Ritornando all’opzione catastale, c’è da dire che essa può essere attivata mediante la prima dichiarazione in ordine di presentazione (quindi l’Iva o quella dei redditi): in questo caso, sfruttando proprio i modelli fiscali è possibile effettuare la comunicazione di questa opzione, relativamente però a quei redditi che sono stati posti in essere a partire dal 2010. Come è già stato ricordato, il periodo di validità è pari a tre anni, ma gli effetti dell’opzione continuano ad esserci finché non si torna alla determinazione normale del reddito: l’efficacia in questione si perde comunque a partire dal periodo d’imposta nel quale le società agricole vedono venir meno i requisiti che sono stati prescritti.