Il biennio 2010-2011 potrà riservare qualche soddisfazione fiscale e previdenziale anche per i cosiddetti collaboratori a progetto: ci sono infatti delle importanti introduzioni legislative che di recente hanno rimodellato la disciplina, predisponendo, in particolare, una corresponsione in un’unica e sola soluzione dell’indennità straordinaria per questa categoria di lavoratori. Nello specifico, si tratta della misura del 30% del reddito che è stato percepito nel 2009, ma esistono comunque dei limiti e non potrà essere sforato il tetto dei quattromila euro. Inoltre, i contribuenti in questione dovranno presentare una domanda corretta in tutti i suoi aspetti, visto che devono sussistere dei requisiti più che specifici. La novità a cui si faceva riferimento in precedenza è una circolare dell’Inps, la numero 36 di quest’anno, a cui deve essere necessariamente aggiunto il recente messaggio del 19 ottobre.
Procediamo dunque con ordine. Il beneficio in questione può essere destinato a tutti quei collaboratori coordinati e continuativi che sono iscritti alla gestione separata, ma non bastano solo queste caratteristiche; in aggiunta, i lavoratori beneficiari devono dimostrare la loro iscrizione alla gestione separata dell’Inps, svolgere la propria attività per un solo committente (ultimo rapporto di collaborazione), percepire un reddito lordo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro, avere un accredito di una mensilità presso la solita gestione separata, devono essere sprovvisti di un contratto di lavoro da due mesi e, ultimo ma non meno importante, l’accredito del 2009 deve ammontare a tre mensilità almeno.
A questo punto, il collaboratore può presentare la propria domanda all’istituto previdenziale, ovviamente facendo riferimento a chi ha la competenza territoriale, e questa operazione deve avvenire entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’Inps, infine, ha precisato che l’anno di riferimento è quello in cui si è verificata la fine del lavoro: tale elemento è facilmente rilevabile attraverso le comunicazioni che il committente deve comunicare in via obbligatoria quando il rapporto è cessato.