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Cassazione: niente Irap per il medico convenzionato Ssn

 L’ultima ordinanza della Corte di Cassazione ha riguardato da vicino la vasta platea di contribuenti che svolgono la professione di medico: in effetti, la pronuncia in questione, la quale reca la data di due giorni fa, è entrata nel merito dell’adempimento dell’Irap, ribadendo che l’imposta in questione non deve essere versata dai medici convenzionati, ma soltanto nell’ipotesi in cui l’organizzazione dello studio rispetti le convenzioni del Servizio sanitario nazionale. La Suprema Corte è dovuta intervenire alla luce di una vicenda che aveva riguardato appunto un medico, intenzionato a non rimborsare il tributo a causa dell’assenza di una struttura organizzata.


In particolare, dalla lettura del testo emerge come chi svolga una professione relativa alla medicina generale, oltre che convenzionata con il Ssn, non può offrire alcuna prova dell’autonoma organizzazione (il presupposto che poi implica l’assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive) se utilizza delle apparecchiature convenzionate, visto che occorre fornire in ogni caso la sussistenza dell’esistenza dell’organizzazione autonoma. Quindi, mancando tale elemento, il medico non deve scontare l’Irap. Le sentenze degli anni passati, tra l’altro, avevano sottolineato a più riprese come queste specifiche attrezzature non dovessero eccedere il minimo indispensabile, ovviamente in relazione all’esercizio delle attività del medico; in pratica, è sempre un compito della convenzione col Servizio sanitario nazionale spiegare quali sono gli arredi e gli altri elementi utili all’esercizio in questione.

Il principio rimane sempre lo stesso: il bene deve essere strumentale e godere del requisito della minimalità. Ma le precisazioni della Cassazione non sono finite qui. In effetti, non può essere ritenuta sufficiente alcuna giustificazione nel caso in cui il medico elenchi tutti quelli che sono i beni utilizzati in qualità di contribuente, senza però delle spiegazioni per le quali si ritenga questi stessi beni in eccesso alla dotazione ordinaria per la professione, tenendo conto della incongruità della desunta necessità degli obblighi che scaturiscono dalla convenzione.