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Unico 2010, ancora pochi giorni per gli ultimi ravvedimenti

 Dicembre, tempo di feste, di cene abbondanti, ma anche di ravvedimenti fiscali: con la fine dell’anno, infatti, scadrà anche l’ultimo termine messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per mettersi in regola con la mancata presentazione del modello Unico 2010. L’invio del documento mediante la modalità telematica è la soluzione a questa carenza e può essere adottata da tutti i contribuenti coinvolti, siano essi persone fisiche, società di persone, intermediari abilitati, soggetti Ires, ma tutti accomunati dal fatto di non aver presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza dello scorso 30 settembre. Ovviamente, il ravvedimento in questione prevede il pagamento di una multa in denaro, dunque bisognerà ricordare, all’atto dell’invio, di versare i ventuno euro di sanzione attraverso l’F24, mentre per le altre violazioni esistono ulteriori pagamenti.


Il codice tributo messo a disposizione dalla nostra amministrazione finanziaria in questo specifico caso di regolarizzazione è 8911 e si riferisce, nello specifico a Iva e Irap. Lo stesso discorso e la stessa scadenza (il 31 dicembre) vale anche per quei contribuenti che non hanno provveduto a versare la rata di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap entro il termine del 30 novembre scorso. In effetti, in questa ulteriore ipotesi, i soggetti coinvolti sono i medesimi che sono stati citati in precedenza, ma vanno aggiunte nel novero le società di capitali e quelle di persone.

Il ravvedimento viene perfezionato nel momento in cui si pagano le imposte, alle quali occorre aggiungere gli interessi legali e la sanzione ridotta del 2,5%: il documento più utile in tal senso è il modello F24 telematico (per coloro che sono in possesso della partita Iva), oppure anche l’F24 tradizionale per coloro che non ne sono titolari. Nel dettaglio, infine, esistono ben sei codici tributo pronti all’uso: 8901 e 1989 (sanzione e interessi relativi all’Irpef), i codici 8918 e 1990 (sanzione e interessi dell’Ires), 8907 e 1993 per quel che concerne l’Irap.