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Condono fiscale, le notifiche del 2009 non hanno valore

 Nel caso in cui la notifica di una determinata cartella di pagamento sia avvenuta subito dopo il 31 dicembre del 2008, allora l’amministrazione finanziaria non può ottenere il denaro relativo al condono fiscale: è questa la conclusione principale che deriva dalla lettura di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a tal proposito. La pronuncia in questione si riferisce nello specifico all’annullamento di una cartella di pagamento a causa della decadenza dei termini. In effetti, l’agente di riscossione coinvolto nel caso è stato condannato a versare al soggetto ricorrente le spese relative al giudizio, una vera e propria beffa per l’Agenzia delle Entrate, che deve aggiungere questi due flussi in uscita al proprio bilancio.


Tutto era sorto in relazione al condono fiscale del periodo 2003-2004, biennio in cui il contribuente che ha fatto ricorso aveva provveduto a pagare tutte le rate dei propri pagamenti, tranne l’ultima, prevista nello specifico dalla legge 289 del 2002 (quella che prevede il cosiddetto “condono tombale”). La notifica della cartella è avvenuta appunto nel 2009, con l’ingiunzione di pagare la rata dimenticata e le sanzioni pecuniarie; il termine però era successivo all’ultimo giorno del 2008, previsto a pena di decadenza e per questo motivo si è giunti fino in Commissione Tributaria.

I pagamenti del condono non erano integrali, questo bisogna riconoscerlo, ma il legislatore aveva appunto deciso di fissare al 31 dicembre di due anni fa il momento finale per la notifica delle cartelle relative al debito d’imposta. L’agente di riscossione condannato non ha potuto far altro che rammaricarsi per l’errore che è stato commesso, riconoscendolo in pieno così come ha provveduto a fare Sicilia Serit, ricordando però che i principi di collaborazione e di buona fede prevedono sempre che il contribuente e il fisco agiscano insieme anche per la correzione di queste situazioni.

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