Esaminiamo nel dettaglio quali regole valgono nel caso in cui, quando non sussiste la coincidenza con l’anno solare di riferimento, non è possibile utilizzare la modulistica unificata: infatti, nel caso l’esercizio non sia corrispondente all’anno solare, il contribuente può soltanto presentare modelli distinti tra loro, regolati da termini specifici. L’Agenzia delle Entrate si è basata proprio su tale presupposto ed è andata ad adottare una precisa risoluzione in merito (nel dettaglio si tratta della risoluzione 66/E) per fugare qualsiasi tipo di dubbio: le maggiori perplessità si ponevano infatti nel caso di società che, dopo una modifica del proprio statuto, si vedevano costrette a gestire esercizi sociali di ben tredici mesi. Vediamo ora, a seconda del tipo di imposta, quale comportamento occorre assumere. Nel caso dell’Iva, bisogna utilizzare il modello dell’Iva 2009 per l’anno solare 2008: in questo caso, la scadenza per la presentazione del modulo è il 30 settembre 2009.
Tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a sottolineare come, anche nel caso dell’anno solare 2007 la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto andava presentata in maniera autonoma. Riguardo invece all’Ires, l’imposta sul reddito delle società, il riferimento è la modulistica del 2009; andrà quindi utilizzato il modello che è stato approvato il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Anche nel caso dell’Ires, così come nell’Iva, il termine ultimo per la presentazione della modulistica è il 30 settembre 2009. Infine, in relazione all’Irap, le dichiarazioni riguardanti il periodo che va dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 vanno presentate in forma autonoma, utilizzando il modello “Irap società di capitali 2008”.
Un ultimo cenno merita poi la questione del saldo e acconto dei versamenti Ires e Irap: il pagamento di tali imposte, per saldare lo stesso periodo poc’anzi ricordato, in acconto per quello che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, va effettuato attraverso l’utilizzo di un modello distinto F24 per l’esercizio cosiddetto “a cavallo”.
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