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Importazioni: niente Iva ridotta per gli animali vivi

 Una delle ultime controversie risolte dai giudici comunitari avrà valenza specifica in molti paesi, tra cui il nostro: in particolare, è stata coinvolta l’Imposta sul Valore Aggiunto e la direttiva 112 del 2006 (il sistema comune della tassa in questione). Più precisamente, il riferimento principale è andato a quegli articoli che contemplavano lo scambio di beni e servizi e le aliquote fiscali da applicare in tal senso. La questione, inoltre, ha visto contrapposte l’Unione Europea, da una parte, e la Germania, dall’altra. Come si sono svolti esattamente i fatti? Il pomo della discordia è stato rappresentato dall’interpretazione delle norme appena elencate da parte del governo di Berlino; in pratica, non si sono trovati punti di contatto per quel che riguarda l’importazione di animali da commercializzare per fini non alimentari, come possono esserlo, ad esempio, i cavalli. La Germania, infatti, aveva adottato un’aliquota Iva ridotta per queste importazioni, giustificando il suo atteggiamento con il principio di neutralità fiscale: secondo l’amministrazione finanziaria teutonica, l’agevolazione tributaria ha senso anche quando lo scopo dell’importazione è differente da quello consueto.


La Commissione Europea non è però stata convinta da tali motivazioni, ritenendo più opportune le differenze del caso: perciò, la richiesta alla Germania è stata quella di adeguarsi alla normativa, ma visto che entrambe le parti erano convinte della propria posizione, si è giunti fino al giudizio della Corte di Giustizia.

L’Iva ridotta viola quanto disposto dalla direttiva 112? I giudici hanno ritenuto che gli animali ricompresi nel testo normativo in questione sono tutti quelli destinati alla macellazione: per tale motivo, i cavalli non possono far parte di un novero simile, in quanto esclusi dalla catena alimentare dell’uomo. L’imposta ridotta vale dunque soltanto per animali da utilizzare per il consumo alimentare, senza alcuna deroga. A questo punto, occorrerà prestare la massima attenzione allo scambio di beni e servizi, tenendo bene a mente questa pronuncia per non incorrere in sanzioni relative a violazioni fiscali.