La Corte di Cassazione aggiunge un altro tassello fondamentale alla disciplina tributaria degli assegni di mantenimento: una recente sentenza della Suprema Corte ha infatti stabilito che l’ammontare della somma stabilita non può essere modificata mediante un accordo delle parti; in pratica, questi assegni, relativi alle separazioni legali o agli scioglimenti dei matrimoni, vanno corrisposti al coniuge, ma la deducibilità relativa all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) va decisa di volta in volta dal giudice stesso. La pronuncia di ultima istanza è scaturita dopo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una Commissione Tributaria Regionale. Nel dettaglio, un contribuente si era visto annullare una cartella esattoriale che gli era stata inviata per non aver riconosciuto gli oneri deducibili a titolo di assegno appunto; le motivazioni della sentenza sono state ricercate nel fatto che la deducibilità fiscale può anche essere fissata dalle parti coinvolte.
Per la nostra amministrazione finanziaria, invece, un comportamento simile configura una violazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. A Piazza Cavour ci si è affidati sostanzialmente a due sentenze non recentissime, una del 2002 e una del 2006: in tali casi, infatti, si è preso in esame l’articolo 10 del Tuir (“Oneri deducibili”), il quale non permette una deduzione tributaria di una somma che è stata versata in un’unica soluzione invece che con un assegno.
Tra l’altro, anche la Corte Costituzionale era stata del medesimo avviso in una sua sentenza del 1999, confermando tale impostazione negli ultimi anni. La deducibilità deve quindi essere esaminata in questo modo, ricordando sempre che spetta al legislatore individuare gli importi più corretti per gli assegni di mantenimento, fatta esclusione per quelli relativi ai figli; il contribuente dovrà anche verificare l’esistenza o meno di due presupposti, vale a dire la quantificazione certa della somma da parte di un’autorità di tipo giudiziale e il fatto che lo stesso ammontare sia periodico.