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Contribuenti minimi: le detrazioni riguardano entrambi i coniugi

 Tra le tante detrazioni fiscali che i contribuenti hanno a disposizione, quelle relative al cosiddetto regime dei contribuenti minimi merita un cenno particolare. Anzitutto, bisogna ricordare che tale regime esiste dal 2008 (più precisamente dal 1° gennaio di quell’anno) ed è volto a ridurre le procedure e gli adempimenti tributari: i piccoli professionisti e imprenditori che ne fanno parte devono versare solamente un’imposta sostitutiva sul reddito (20%), il quale viene calcolato come la differenza tra i ricavi e le spese sostenute, incluse le plusvalenze e le eventuali minusvalenze. Ebbene, spesso può accadere che, in una coppia di coniugi, la moglie di un contribuente minimo percepisca un reddito che è più basso rispetto a quello del marito. A chi spetta, dunque, la detrazione fiscale del 100% per i figli a carico quando il marito stesso non può usufruire di questa agevolazione?

La risposta è molto semplice. Il riferimento normativo a cui si deve prestare attenzione è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il cui articolo 12 prevede che questa specifica detrazione subisca una ripartizione del 50% tra i genitori, ma solamente tra coloro che non sono separati né dal punto di vista legale né da quello effettivo; inoltre, vi può essere anche un accordo tra marito e moglie, in modo da assegnare l’agevolazione al soggetto che vanta un reddito maggiore.

C’è però da notare un fatto. In effetti, il compenso relativo ai contribuenti minimi non è una parte integrante del reddito complessivo, quindi non si può prenderlo come riferimento per risolvere una situazione di questo tipo. La legge 244 del 2007 è chiarissima in tal senso, e il regime e le differenze di reddito non comportano nessun paragone. Questo vuol dire che la detrazione può andare a vantaggio di uno o dell’altro genitore nella misura del 100%, anche nel caso in cui questo soggetto sia in possesso di un reddito inferiore rispetto all’altro.