La detrazione d’imposta relativa a quei premi che vengono assegnati agli studenti più meritevoli ammonta a circa 1.380 euro: le eccellenze scolastiche (bisogna ricordare che stiamo parlando di borse di studio) non hanno rilevanza dal punto di vista fiscale qualora il reddito totale non dovesse superare la soglia degli 8.000 euro, ma in questo caso subentra la detrazione valida per i rapporti a tempo determinato. Le precisazioni in merito alla materia si trovano nella risoluzione 156/E dell’Agenzia delle Entrate. I benefici di tipo economico destinati agli studenti più bravi possono essere ricondotti, come al solito, al Tuir e, più precisamente, all’articolo 50. Quest’ultimo dispone infatti che:
Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno per fini di studio sono da equiparare ai redditi di lavoro dipendente, nel caso in cui lo studente beneficiario non è legato da questo tipo di rapporti verso il soggetto erogante.
Dunque, tali benefici devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Secondo l’Agenzia, tali tipologie di incentivi sono diretti a valorizzare le qualità dei percorsi di studio e a riconoscere i migliori risultati raggiunti: il voler riconoscere le eccellenze scolastiche significa che si intende incentivare il proseguimento del percorso di istruzione. Tali premi, inoltre, godono dell’esenzione dall’Irpef (il tipico esempio in questo senso è rappresentato dalle borse di studio assegnate da Regioni o Province per promuovere alcuni corsi di specializzazione). La detrazione d’imposta entra in gioco secondo le normali disposizioni del Tuir: la somma ammonta a 1.840 euro nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore agli 8.000 euro.
C’è comunque anche da dire che la detrazione arriva invece a 1.380 euro, qualora si tratti di un lavoro a tempo determinato: la corresponsione non può pertanto essere inferiore ai sopracitati 1.380 euro, proprio per la già ricordata equiparabilità tra i premi che sono stati erogati e i rapporti di lavoro che vengono posti in essere.