Le recenti modifiche approntate al regime dei contribuenti minimi dal Decreto 98 di quest’anno non sono state l’ultimo aggiornamento da questo punto di vista: in effetti, anche la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha espresso un parere a tal proposito giusto quattro giorni fa, mettendo in evidenza una casistica molto diffusa. Nello specifico, quando si è titolari di un’impresa di tipo individuale, l’accesso al regime è consentito persino nell’ipotesi di un’impresa familiare. La pronuncia si era resa necessaria dopo una espressa richiesta di un imprenditore, il quale aveva provveduto a iscrivere la propria consorte all’Inps come collaboratrice. Quindi, questo vuol dire che una iscrizione simile ai fini previdenziali non rappresenta assolutamente un ostacolo al far parte del novero dei minimi.
Tra l’altro, bisogna sottolineare che il problema non sussiste nemmeno quando la costituzione dell’impresa in questione è stata effettuata in maniera irregolare, vale a dire in mancanza della stipula di un apposito atto notarile. In effetti, non si deve dimenticare che in ogni caso l’impresa di tipo familiare rimane un soggetto individuale che è capace di porre in essere una determinata attività: in aggiunta, il rapporto lavorativo con un componente familiare non è mai uguale a quello di lavoro dipendente e neanche a quello di collaborazione vero e proprio. Comunque, l’atto notarile è di importanza rilevante, dato che è attraverso questo strumento che si consegue la deducibilità fiscale di quanto versato al collaboratore dell’impresa a cui ci stiamo riferendo.
Che cosa c’è da dire, invece, in merito alla deduzione tributaria? L’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi è pari al 20% e viene sostenuta in maniera totale dal titolare dell’impresa, anche in relazione alla fetta di utile che è ascrivibile al collaboratore. Infine, due adempimenti vanno rispettati in maniera assoluta, vale a dire la prestazione dell’attività in modo continuativo e prevalente e un’adeguata proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili.