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Immobili di pregio: il 16 giugno scade il termine per l’acconto Ici

 Il 16 giugno rappresenta l’ultimo giorno per provvedere al versamento dell’acconto Ici 2009 relativo ai cosiddetti immobili di pregio: in questo senso, si può utilizzare il modello F24 oppure, in alternativa, il bollettino intestato al Comune o al concessionario. La proprietà di questi immobili è valida ai fini del versamento, anche nei casi in cui essi vengano adibiti ad abitazione principale. L’Ici, tra le imposte meno gradite dai contribuenti, prevede, come è noto, delle detrazioni per l’applicazione di un’aliquota più favorevole; già le finanziarie 2007 e 2008 avevano previsto agevolazioni di questo tipo, soprattutto per quel che riguarda la produzione di energia rinnovabile e l’abolizione del tributo sull’abitazione principale. Solitamente, quindi, vengono esclusi dall’imposta le case dove il contribuente ha stabilito la propria dimora abituale. Le esenzioni relative all’Ici sono state introdotte dal Decreto legge 93 del 2008, che però non copre la casistica delle residenze di lusso: si tratta, per la precisione delle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (i castelli e i palazzi di pregio), per le quali vale la detrazione prevista per l’abitazione principale (103,29 euro).

 

L’esenzione non copre nemmeno le ipotesi di immobili non abitativi e i terreni agricoli. L’Ici, in questo caso, viene determinata sul valore immobiliare, moltiplicando il valore dell’immobile stesso per la quota di possesso, i mesi di possesso e l’aliquota che è stata stabilita dal Comune di ubicazione e dividendo questo risultato per 12. Come già ricordato, il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata in acconto del tributo, mentre per la seconda rata c’è tempo dal 1° al 16 dicembre.

 

Inoltre, in aggiunta alle menzionate modalità di versamento della rata (bollettino o F24) si può anche utilizzare il servizio telematico messo a disposizione da Poste Italiane spa: se si procede in tal senso bisogna ricordare i diversi codici tributo, vale a dire 3901 (abitazione principale), 3902 (terreni agricoli), 3903 (aree fabbricabili) e 3904 (altri fabbricati).