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Contribuente minimo 2012, cosa cambia

 Il regime dei minimi entrato in vigore con la finanziaria del 2008 la quale prevedeva per i professionisti che aderivano le seguenti agevolazioni: nessun pagamento di IVA, niente libri contabili (ma occorre conservare i documenti di acquisto e le fatture emesse e fare comunque la dichiarazione dei redditi), nè Irap e studi di settore, imposta sostitutiva del 20% sul reddito. Tra gli svantaggi invece per questa categoria di contribuenti prevista l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti, la perdita degli oneri deducibili e detrazioni di imposta per familiari a carico.

Con la manovra correttiva approvata nel mese di luglio 2011 sono state disposte varie modifiche al regime dei contribuenti minimi che entreranno in vigore dall’anno 2012.  Il regime agevolato dei minimi contribuenti si applicherà per  4 anni, a chi costituirà dal 1° gennaio, un’attività d’impresa, arte o professione (il regime vale anche per coloro che l’hanno costituita dopo il 31 dicembre 2007).  Questi imprenditori per un periodo di 5 anni, pagheranno un’imposta sostitutiva sui redditi  ridotta al 5%. I requisti per accedere a questo beneficio sono:

– non aver esercitato nei 3 anni precedenti all’inizio dell’attività d’impresa, attività artistica, professionale anche in forma associata o sotto forma di impresa familiare;
– che la nuova impresa non sia la prosecuzione di un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
– i ricavi o compensi non devono superare i 30.000 euro.

Possono, invece, applicare il regime semplificato coloro che precedentemente hanno svolto il periodo di praticantato. Per effetto delle modifiche recentemente operate quest’anno e l’aggiunta di questi ultimi requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi, secondo le stime degli esperti saranno in molti a dover abbandonare le agevolazioni. Chi rimane o chi inizia godrà di maggiori benefici, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, infatti, è stata ridotta dal 20 al 5 per cento. Per coloro che rimangono esclusi a questo regime o non potranno più accedervi, è previsto un nuovo regime transitorio. Saranno esentati dall’Irap, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva, che andrà però addebitata in fattura e versata ogni anno.