Gli ultimi chiarimenti in merito al bonus fiscale del 36% e relativo alle ristrutturazioni edilizie risale ormai a un mese fa: in particolare, i dubbi più recenti su questa agevolazione hanno riguardato il modo in cui considerare le spese per i lavori e gli interventi sulle abitazioni e sulle loro pertinenze. In base a quanto stabilito dalla nostra amministrazione finanziaria, queste stesse spese non possono essere considerate in maniera autonoma in nessun caso. La fruizione del beneficio tributario in questione è infatti regolata da norme ben precise. In pratica, leggendo attentamente i testi normativi di riferimento e le varie pronunce delle Entrate, ci si accorge che quando i lavori di ristrutturazione edilizia vanno a riferirsi all’abitazione principale e alle pertinenze, allora il calcolo del rimborso deve essere effettuato necessariamente sulla spesa totale.
Una opzione da escludere, quindi, è quella che prevede l’utilizzo di due tipi di agevolazioni distinte e indipendenti, visto che i contribuenti interessati potranno avere accesso a un unico beneficio, vale a dire il 36% delle spese che sono state sostenute per tali lavori (non al di sotto dei 48mila euro comunque, un limite che bisogna sempre tenere a mente). Le perplessità sono nate dopo che un condominio aveva provveduto a ristrutturare un immobile che contava ben otto abitazioni.
In pratica, doveva essere tenuto in considerazione anche un garage con i suoi relativi posti auto (la pertinenza appunto), un elemento che ha fatto subito sorgere la domanda in merito al fatto che potesse essere ricompreso nella soglia dei 48mila euro. Le autorimesse e i box auto sono ovviamente delle pertinenze e la possibilità di beneficiare del bonus del 36% rimane in piedi solamente quando si ha a che fare con un vincolo che li lega all’abitazione. Le unità immobiliari vanno considerate sempre in maniera distinta tra di loro, in modo da non creare confusione tra i contribuenti che vengono coinvolti.