Il processo verbale di constatazione è uno dei momenti più importanti che va a contraddistinguere le controversie di cui sono protagonisti i contribuenti: secondo la Corte di Cassazione, tale notifica non è sufficiente per l’avvio automatico della fase giudiziaria in questione, come è emerso chiaramente da una sentenza che ormai risale a quasi due settimane fa. Nello specifico, questo vuol dire che il condono fiscale non può partire in automatico in presenza del pvc, dato che le sanatorie di questo tipo non sono affatto delle liti pendenti.
In pratica, la pronuncia dei giudici di Piazza Cavour si era resa necessaria dopo la redazione di un processo di questo tipo da parte della Finanza, una operazione che ha poi spinto a calcolare nuovamente il reddito imprenditoriale nel periodo d’imposta preso in considerazione. Le due conseguenze di tutto questo sono state l’istanza di definizione dell’atto impositivo da parte del contribuente coinvolto (pagamento del 10% della maggiore imposta accertata) e la notifica della cartella di pagamento da parte della nostra amministrazione finanziaria. Il ricorso al giudice di merito è stato inevitabile e in primo grado lo stesso soggetto ha avuto addirittura ragione. L’appello in Commissione Tributaria Regionale è stato caratterizzato da un’altra conferma ai danni dell’Agenzia delle Entrate. Il terzo grado di giudizio ha visto invece questa sentenza della Suprema Corte, modificando le precedenti prese di posizione.
La linea di pensiero delle Entrate si è basata essenzialmente su due fattori: anzitutto, le sentenze favorevoli al contribuente rappresentavano una palese violazione dell’articolo 2 del Decreto legge 564 del 1994 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale”), nella parte relativa all’obbligo di pagamento delle imposte dovute in pendenza di giudizio; in aggiunta, la motivazione della sentenza era insufficiente e omessa, mettendo in luce una pronuncia senza alcun tipo di argomentazione convincente. I prossimi casi di condono che andranno a giudizio dovranno tenere ovviamente conto di questo importante precedente.
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