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Imposta di registro per la vendita di un fondo destinato a centro sportivo

 La Suprema Corte è intervenuta per disciplinare una casistica funzionale alla definizione di area edificabile: la sentenza 10713 dello scorso 11 maggio ha infatti stabilito che la vendita di un terreno destinato in base al piano regolatore a divenire un centro sportivo deve essere sottoposta all’imposta di registro. La Corte ha anche spiegato, ai fini di questa decisione, che non rileva la presenza di un basso indice di edificabilità. Perché ci si è dovuti pronunciare in proposito? Due srl avevano fatto ricorso contro un avviso di liquidazione, con cui l’Amministrazione richiedeva appunto l’applicazione di tale imposta proporzionalmente alla cessione di terreni: per l’ufficio non sussistevano i requisiti per sottoporre l’operazione all’imposizione dell’Iva.

 


I ricorrenti sostenevano che l’area ricadeva nell’ambito delle zone destinate ad attrezzature sportive e possedeva un indice di edificabilità, anche se modesto. I giudici della Ctr avevano poi riformulato la sentenza di primo grado, disponendo che i terreni oggetto della cessione in esame non erano riconducibili alla categoria dei beni per l’utilizzazione edificatoria. È quindi arrivato il turno della Cassazione per il suo giudizio in merito: ne è risultato che la presenza di un vincolo di destinazione di una zona ad attività sportiva, anche con un limite di edificabilità minimo, impedisce di ricondurre tale area a quelle suscettibili di edificazione edificatoria.

 

Per giungere alle sue conclusioni, inoltre, la Suprema Corte ha anche aggiunto un ulteriore elemento di rilevante importanza: si tratta del riferimento all’articolo 5-bis del Decreto legge 333 del 1992, il quale specifica che per la valutazione di un’area edificabile si devono anche considerare tutte le possibilità legali di edificazione, mentre, ragionando in via residuale, sono da ritenere aree agricole quelle che non rientrano nella classificazione come “edificabili” in base alle diverse leggi urbanistiche. La conclusione di un simile ragionamento ha portato ad affermare che l’esistenza all’interno di un fondo o di un terreno di un vincolo urbanistico a carattere conformativo non offre la possibilità di classificare una determinata area come edificabile.