Una domanda che può sorgere al contribuente in merito all’Iva sulla tassa sui rifiuti riguarda proprio il suo rimborso: a quali scadenze e a quali moduli bisogna fare riferimento? Se si legge attentamente il Decreto Legislativo 507 del 1993 (“Revisione e armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”), ci si accorge che per tale servizio i comuni si avvalgono di una tassa annuale, da applicare in base a una determinata tariffa, avendo cura di osservare tutte le prescrizioni previste. La Tarsu è per l’appunto una tassa, ma ad essa non si deve mai applicare l’Imposta sul Valore Aggiunto, visto che non esistono i presupposti oggettivi.
►RIMBORSO IVA SU TASSA RIFIUTI
D’altronde, proprio qualche mese fa la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera decisa in questo senso, ricordando come solamente la Tia1, vale a dire la Tariffa di Igiene Ambientale prevista dal cosiddetto Decreto Ronchi, può essere considerata un tributo vero e proprio, pertanto il rimborso dell’Iva versata si riferisce a questo caso. Tra l’altro, proprio la lettura di tale testo normativo ha anche fatto intendere come il legislatore avesse voluto sostituire una tassa con una tariffa, ma una distrazione inopportuna ha sancito come soltanto la Tia2 (la Tariffa di Igiene Ambientale prevista da un successivo decreto) lo sia realmente.
►TARSU NON DOVUTA PER I GARAGE PRIVATI
Volendo essere il più chiari possibile, bisogna precisare che non esiste alcun provvedimento di tipo ministeriale che disciplina la tassa, ma soltanto la pronuncia dei giudici di Piazza Cavour; di conseguenza, non esiste nemmeno nessun modello ufficiale e una scadenza fissata dalla legge. Anche se non esiste questo termine temporale, c’è però da dire che non deve mancare il rispetto del termine di dieci anni che si riferisce alla prescrizione per il rimborso dell’Iva, come si ricava dalla lettura del codice civile. L’unico rimborso possibile è stato fatto partire dallo scorso mese di aprile.
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