Quando si omette di pagare l’Imposta sul Valore Aggiunto oppure lo si da in maniera non sufficiente, ecco che subentra il cosiddetto ravvedimento operoso: quando si ha a che fare con l’Iva, in particolare in relazione all’anno attualmente in corso, bisogna verificare a quali periodi temporali si riferiscono le omissioni e le carenze appena menzionate. In effetti, il calcolo del ravvedimento dallo scorso 6 luglio, quasi un anno fa, prevede una scadenza di quattordici giorni da rispettare, in modo da beneficiare della sanzione pecuniaria ridotta fino allo 0,20% per ogni singolo giorno di ritardo.
►FISCO E CONTRIBUENTI: SANZIONI RAVVEDIMENTO PIU’ CARE
Se invece il ravvedimento in questione è avvenuto entro il termine di trenta giorni, oppure entro la presentazione della dichiarazione annuale, allora la multa si riduce fino a 3,75 punti percentuali, vale a dire un ottavo del 30%. Nell’ipotesi, poi, in cui il calcolo viene fatto partire dal 1° febbraio del 2011, vi sono altre sanzioni da sopportare: nel dettaglio, il ravvedimento entro trenta giorni prevede una sanzione del 3% (un decimo del 30%), mentre nei casi in cui si sfori questo arco temporale, ancora una volta la multa viene fissata nel 3,75%.
Un altro periodo spartiacque è quello compreso tra il 29 novembre del 2008 e il 31 gennaio del 2011, con la multa ridotta al 2,5% se ci si ravvede entro trenta giorni (un dodicesimo del 30%), oppure una sanzione ridotta al 3% oltre il mese di tempo. In aggiunta, non bisogna dimenticare i calcoli che arrivano fino al 28 novembre del 2008, i quali prevedono la doppia sanzione del 3,75% (ridotta e entro i trenta giorni) e del 6% in caso opposto (un quinto del 30%). Pertanto, sono sempre tre i parametri a cui fare affidamento quando si deve calcolare il ravvedimento operoso: anzitutto, come già intuito, l’anno di riferimento dell’imposta, la data del futuro versamento e il termine entro cui calcolare la sanzione.
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