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La tassa sulle imbarcazioni per i noleggiatori

 Quando si parla di tassa annuale sulle imbarcazioni, la chiarezza è praticamente d’obbligo: in effetti, un aspetto che deve essere precisato in questo senso è quello che riguarda i noleggiatori di tali mezzi e come bisogna comportarsi da questo punto di vista. Il legislatore, infatti, ha parlato chiaramente di locazione e leasing, senza aggiungere altre fattispecie a cui fare riferimento. Questo vuol dire che anche il soggetto che provvede a noleggiare le imbarcazioni è tenuto al versamento dell’imposta, più precisamente per quel che riguarda le unità da diporto.

In tale maniera si evita un inconveniente di non poco conto, vale a dire una differenza di trattamento senza alcuna giustificazione, con una conseguente distorsione pericolosa del mercato in questione. Tutte queste delucidazioni possono essere rinvenute all’interno di un documento di qualche mese fa della nostra amministrazione finanziaria: nello specifico, si tratta della circolare 16/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare lo scorso mese di maggio. In questo caso, è stato sottolineato come applicare in modo corretto la tassa annuale, un tributo che esiste ormai in via ufficiale dalla fine del 2011, quando un apposito provvedimento del governo Monti ne ha sancito la nascita (si sta parlando del Decreto legge 201 del 2011, vale a dire le “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”).

In aggiunta, occorre ricordare che esistono degli appositi codici tributo per il pagamento vero e proprio, avvalendosi del modello F24 Elementi Identificativi, un chiarimento che si deve ancora una volta al Fisco. La tassa ha senso in relazione a tutte le unità da diporto, quindi imbarcazioni e navi, con una lunghezza superiore ai dieci metri: è sufficiente, inoltre, il possesso o la detenzione dei mezzi da parte di soggetti che risiedono nel territorio dello Stato, senza alcuna distinzione per quel che concerne il luogo in cui è avvenuta l’immatricolazione.

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