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Tares, la nuova tassa su rifiuti e servizi

 Il decreto 201 del 2011 ha introdotto un riordino piuttosto preciso del sistema fiscale di tipo municipale: in pratica, dal prossimo 1° gennaio non vi saranno più i prelievi per la gestione dei rifiuti urbani, sia quelli che hanno natura patrimoniale che quelli di natura tributaria. Questo vuol dire che la soppressione andrà a riguardare anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci dei comuni di assistenza. In aggiunta, nascerà una imposta nuova di zecca, la Tares. Di cosa si tratta esattamente? La sigla in questione deve essere specificata per non commettere errori di interpretazione.

In effetti, il tributo in questione è stato introdotto per offrire una adeguata copertura ai costi per il servizio di gestione dei rifiuti che poi dovranno essere smaltiti, oltre ai servizi indivisibili degli enti comunali. Per il momento questo ambito sta provocando numerose critiche e perplessità, come testimoniato ampiamente dal modulo di rimborso per l’Iva relativa alla tassa sui rifiuti, ma ormai mancano pochi mesi alla Tares e si conoscono nel dettaglio i suoi meccanismi. Ad esempio, l’intera tariffa verrà commisurata in base all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti che saranno stati prodotti per ogni unità di superficie. I singoli consigli comunali, poi, avranno la facoltà di decidere l’applicazione vera e propria, regolamentando i diversi criteri e le ipotesi di riduzione o aumento.

Anche la tariffa ha una sua composizione tutta particolare: si tratta della quota che viene determinata a seconda delle componenti essenziali del costo per la gestione dei rifiuti (compresi gli ammortamenti) e la quota per le quantità di rifiuti sottoposti a conferimento, senza dimenticare i costi per lo smaltimento finale. Si potrà perfino fare affidamento sulle ultime novità per la semplificazione del Sistri. I comuni coinvolti, infine, regoleranno le riduzioni tariffarie (fino a un massimo del 30%) nell’ipotesi di abitazione con un solo occupante, fabbricati rurali a uso abitativo e locali adibiti a uso stagionale.

4 commenti su “Tares, la nuova tassa su rifiuti e servizi”

  1. Mi sarebbe utile conoscere per quanti mesi di attivita’ una azienda viene definita stagionale.
    Questo ai fini di una eventuale richiesta di riduzione Tares dal 1° gennaio 2013
    Ringrazio per un riscontro, cordiali saluti
    Maria Letizia Costa
    Bis.Co.Sa. srl

    • Buonasera,
      se non ho letto male su internet, l’azienda menzionata è attiva in ambito alberghiero: ebbene, una impresa per essere definita “stagionale” deve presentare un periodo d’inattività di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi. Inoltre, la prestazione lavorativa dell’occupato non può essere inferiore alle 15 ore settimanali (Dpr 378 del 1995). Rimango a disposizione per altri chiarimenti.
      Cordialmente
      Simone Ricci

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