Home » Agenzia delle Entrate » Mediazione tributaria: l’istituto che evita il contenzioso

Mediazione tributaria: l’istituto che evita il contenzioso

 Tra gli strumenti deflattivi del contenzioso ha fatto recentemente la sua comparsa la mediazione tributaria introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011. La mediazione tributaria può essere proposta per le controversie tributarie notificate a partire dal 1° aprile 2012 inerenti atti di valore non superiore a 20 mila euro, non considerando interessi ed eventuali sanzioni applicate. Gli atti che possono essere oggetto di mediazione sono:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e provvedimento di diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle Entrate per cui è prevista la possibilità di fare ricorso.

La domanda di mediazione deve essere presentata direttamente all’ufficio provinciale o regionale competente, e le regole seguono quelle di inoltro di un ricorso (pertanto sarà riconosciuta la sospensione feriale che va dal 1 agosto al 15 settembre). Le motivazioni contenute nell’istanza di mediazione devono essere le stesse che poi si produrranno in sede di ricorso e non occorre pagare il tributo unificato (andrà invece versato il tributo qualora si effettuerà il successivo ricorso).In caso di adesione al processo di mediazione si ha diritto ad un abbattimento del 60 % delle sanzioni amministrative. Ricordiamo che per perfezionare la mediazione tributaria occorre versare, entro 20 giorni dall’accordo, quanto dovuto ( in caso di pagamento parziale occorrerà versare solo la prima rata.

Nel caso in cui la mediazione tributaria non vada a buon fine, entro 90 giorni dall’inizio del procedimento il contribuente ha la possibilità di presentare ricorso presso la commissione tributaria competente. Se successivamente in sede di giudizio la commissione dichiara vincente l’amministrazione finanziaria, al contribuente verranno inoltre addebitati anche il 50% dei costi di giudizio (oltre naturalmente a dover rifondere l’amministrazione con l’imposta dovuta, sanzioni ed interessi).

6 commenti su “Mediazione tributaria: l’istituto che evita il contenzioso”

  1. Mi fa ridere amaro leggere che l’istituto della mediazione favorirebbe la composizione delle questioni: a me è stato richiesto di restituire un bonus (di ben 300 € !) in quanto non spettante e questo in base all’ammontare IRPEF 2006. Ho presentato il mod.730/07 nell’aprile del 2007 ed il bonus, non richiesto da me o da qualche mio familiare, sarebbe stato erogato, a mia insaputa, con la mensilità di gennaio 2008 cioè 8 (otto) mesi dopo la presentazione della denuncia dei redditi dalla quale risulterebbe la non corretta erogazione del magico bonus. Ebbene! L’agenzia delle entrate (di Parma) mi ha richiesto la restituzione del bonus, che io non sapevo di aver ricevuto, con adeguata sanzione e interessi a mio carico! Siamo nel paradossale: QUALCUNO IGNORA LA MIA DENUNCIA DEI REDDITI E MI ASSEGNA, ERRONEAMENTE UN BONUS E MI VIENE RICHIESTO DI RESTITUIRE E DI PAGARE UNA SANZIONE, DAL MOMENTO CHE UNA QUALCHE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA HA SBAGLIATO !!! E alla mia istanza di reclamo/mediazione viene ribadito che devo restituire il bonus (mi ero dato disponibile a questo) e mi vengono confermati e maggiorati la sanzione e gli interessi! Alle belle parole di Befera corrisponde un comportamento agressivo e maleducato: a casa mia chi sbaglia chiede scusa e non si rivolta contro chi ha subito un errore! Ma io sono un semplice FANTOZZI nato in tempi ormi passati (1942!).

  2. Mi fa ridere amaro leggere che l’istituto della mediazione favorirebbe la composizione delle questioni: a me è stato richiesto di restituire un bonus (di ben 300 € !) in quanto non spettante e questo in base all’ammontare IRPEF 2006. Ho presentato il mod.730/07 nell’aprile del 2007 ed il bonus, non richiesto da me o da qualche mio familiare, sarebbe stato erogato, a mia insaputa, con la mensilità di gennaio 2008 cioè 8 (otto) mesi dopo la presentazione della denuncia dei redditi dalla quale risulterebbe la non corretta erogazione del magico bonus. Ebbene! L’agenzia delle entrate (di Parma) mi ha richiesto la restituzione del bonus, che io non sapevo di aver ricevuto, con adeguata sanzione e interessi a mio carico! Siamo nel paradossale: QUALCUNO IGNORA LA MIA DENUNCIA DEI REDDITI E MI ASSEGNA, ERRONEAMENTE UN BONUS E MI VIENE RICHIESTO DI RESTITUIRE E DI PAGARE UNA SANZIONE, DAL MOMENTO CHE UNA QUALCHE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA HA SBAGLIATO !!! E alla mia istanza di reclamo/mediazione viene ribadito che devo restituire il bonus (mi ero dato disponibile a questo) e mi vengono confermati e maggiorati la sanzione e gli interessi! Alle belle parole di Befera corrisponde un comportamento agressivo e maleducato: a casa mia chi sbaglia chiede scusa e non si rivolta contro chi ha subito un errore! Ma io sono un semplice FANTOZZI nato in tempi ormai passati (1942!).

  3. Pingback: | Fisco e Tributi

I commenti sono chiusi.