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Soggetti residenti e compagnie estere di assicurazione

 Come è stato opportunamente precisato dalla circolare 41/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a emettere nel corso della giornata di ieri, le imposte sui redditi di capitale di tipo assicurativo e sulle riserve dei rami vita beneficiano di un trattamento tutto particolare: nel dettaglio, esse vanno applicate anche da quei soggetti che sono soliti riscuotere i redditi che derivano da contratti stipulati da contribuenti residenti nel nostro paese con compagnie di assicurative di nazionalità straniera. In pratica, si potrà sfruttare questo documento in relazione alla scadenza del versamento dell’imposta sulle assicurazioni.

Gli intermediari che sono stati presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate sono obbligati a operare come sostituti d’imposta nel caso in cui la compagnia assicurativa di nazionalità estera non provveda a esercitare l’opzione. L a circolare ha dunque voluto sciogliere qualche dubbio relativo allo sfruttamento del credito relativo alla liquidazione della polizza assicurativa, senza dimenticare le segnalazioni dei nominativi di coloro verso cui l’imposta stessa non viene applicata. Ad agosto scorso era invece entrata nel vivo la scadenza per la ritenuta sulle polizze vita. L’intermediario a cui si sta facendo riferimento deve essere sempre in possesso della documentazione che è necessaria per scovare la base imponibile che poi sarà assoggettata a imposizione fiscale.

Ecco perché il contribuente si deve impegnare nel fornire allo stesso intermediario i dati utili per il calcolo dell’imposta (ad esempio, la durata della polizza e l’importo dei premi che sono stati versati). L’applicazione tributaria è presto detta. Nel dettaglio, gli intermediari in questione pagano l’imposta nella misura dello 0,35%, sfruttando la base imponibile che è rappresentata dal valore del contratto assicurativo che è stato appunto intermediato. La comunicazione nel modello 770 serve invece nell’ipotesi della mancata ricezione dal contraente della provvista. La decorrenza temporale beneficia di una scadenza ben precisa, dato che gli intermediari devono pagare l’imposta entro il prossimo 16 novembre.