Il decreto attuativo dell’articolo 7 del decreto legge 185/2008 (il cosiddetto decreto “anti-crisi”) rappresenta un importante passo in avanti verso la piena operatività del meccanismo dell’Iva per cassa: quest’ultimo dovrebbe cominciare a funzionare realmente all’indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ma è già certo che non sarà necessario attendere l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea. C’è sicuramente da sottolineare come i principali benefici del meccanismo interessino soprattutto quei contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte e professione che nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di utilizzare (nel caso l’attività sia solo agli inizi) un volume di affari non superiore a 200.000 euro.
Come si evince dalla lettura del decreto, i contribuenti dovranno monitorare con attenzione come si è evoluto il proprio volume di affari e non avranno la possibilità di emettere fatture a Iva ad esigibilità differita per quel che concerne le operazioni successive al superamento di tale limite. In cosa consiste dunque il meccanismo dell’Iva per cassa? Sostanzialmente, tale meccanismo prevede che l’imposta diviene esigibile dopo che il committente o il cessionario del corrispettivo hanno effettuato il pagamento, oppure nel caso in cui sia passato un anno dal momento in cui è stata effettuata l’operazione. Questo tipo di regole comporta conseguenze onerose per tutti i soggetti coinvolti nel meccanismo. Infatti, per fare un esempio, se il corrispettivo dell’Iva viene pagato solo in parte, l’imposta diverrà esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato.
Dunque, i contribuenti saranno in questo caso costretti a riconciliare i pagamenti con le fatture, al fine del versamento o della detrazione della quota parte di Iva corrispondente. Inoltre, se dovesse risultare che una cessione o prestazione di servizio non sono stati pagati, l’imposta diventa esigibile in maniera integrale: i cedenti o i prestatori dovranno quindi effettuare il calcolo dell’imposta a debito entro il periodo di liquidazione trimestrale o mensile immediatamente posteriore al momento in cui si è verificata tale condizione.