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I termini per inviare avvisi e comunicazioni

 Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si avvicina anche il termine per poter notificare accertamenti e provvedimenti dell’agenzia delle entrate o Equitalia. In questi casi occorrerà fare attenzione alla data di notifica, per la quale fa fede la data di spedizione e non quella di arrivo. Ad esempio qualora un atto inerente un’annualità soggetta a prescrizione sia recapitata a cavallo della scadenza dell’anno, farà comunque fede la data di spedizione (entro il 31 dicembre l’atto sarà comunque notificata).
In ogni caso tale connotazione è valida per gli avvisi di accertamento in generale, ma vi sono altri tipi di tipologie con alcune peculiarità. Ad esempio , nel caso di violazioni penali, i tempi di accertamento saranno raddoppiati e quindi la prescrizione non opererà per tali tipi di accertamento. In ogni caso a parte casi particolari entro il 31 dicembre dovranno essere dovranno essere notificate le cartelle inerenti gli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione 2008 ed il controllo formale delle dichiarazioni 2007.

 
Per quanto concerne gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere notificate le violazioni inerenti le dichiarazioni relative al modello Unico 2008 (e quindi per l’annualità 2007) oppure inerenti l’anno 2006 qualora siano state omesse. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento inerenti accertamenti definitivi o a sentenze passate in giudicato devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Entro fine dicembre occorrerà anche notificare le cartelle di pagamento relative ad imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata conseguiti nell’anno 2008 non versate dopo che è stata notificata la comunicazione.

 
Per quanto riguarda l’imposta di registro invece entro il 31 dicembre dovrà essere rettificato il valore di immobili o aziende per atti per i quali il versamento dell’imposta è stato effettuato due anni prima. Per quanto riguarda il versamento di imposte principali, suppletive o complementari il termine di prescrizione è invece triennale.