Il pagamento dell’Imu può essere effettuato tramite compensazione con i crediti Irpef che spettano al contribuente, da indicare nella dichiarazione dei redditi. Sono compensabili anche i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, oltre ai crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
Se per i versamenti delle imposte dovute i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi già presentate, stesso discorso vale per l’Imu, pagabile con il 730 tramite compensazione. Si tratta di una regola generale che è sempre prevista ed ora il pagamento Imu è più semplice con il Modello F24.
Le imposte a credito per Iva, redditi, Irap, o modello 770, possono essere usate in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è maturato, compilando alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24
Per quanto riguarda l’Imu, dobbiamo fare riferimento al quadro I, dove vanno indicati i dati che riguardano gli importi a credito da usare per la compilazione del modello F24 Imu. L’eventuale credito non viene rimborsato a cura del sostituto di imposta per quella parte di crediti corrispondente a quanto si è chiesto di compensare per il pagamento Imu.
Questa possibilità, prevista per il 730 2012, potrà essere presentata anche per il 730 2013.
Dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Quei contribuenti che entro la scadenza del 18 giugno 2012, hanno pagato meno del dovuto scatta la norma di “salvaguardia” che esclude l’applicazione di sanzioni e di interessi, anche se sono state stilate una serie di informazioni sul come ravvedersi in caso di mancato pagamento della tassa. Si ricorda che in occasione del saldo Imu per il 2012 previsto per lunedì 17 dicembre 2012, si deve versare l’importo dovuto per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata entro il 18 giugno 2012.
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