Pronto il software per il rimborso dell’irap pagata indebitamente dai professionisti nel periodo 2007 – 2011. In particolare l’agenzia delle entrate ha ribadito che è possibile chiedere il rimborso per irpef o ires pagate e non dovuta a seguito dell’indeducibilità dell’Irap sulle spese di lavoro (come riconosciuto dalla normativa in vigore).
Il Dl 201/2011 ha introdotto a partire dal 2012 la deducibilità analitica dell’Ires o irpef dell’imposta regionale pagata dai contribuenti a seguito della irrilevanza Irap per del costo di lavoro dipendente e assimilati. Il dl 16 del 2012 ha successivamente esteso tale tipo di rimborso anche alle annualità prima del 2012, consentendo la possibilità di inoltrare rimborso attraverso apposita istanza. Successivamente con provvedimento del 17 dicembre 2012 l’agenzia delle entrate ha precisato che il rimborso è richiedibile per i 48 mesi precedenti alla data del 28 dicembre 2011. Di conseguenza i rimborsi avranno ad oggetto i versamenti irap eseguiti nell’anno 2007 (acconto e saldo) e seguenti.
Il provvedimento dell’amministrazione ha inoltre precisato che la deducibilità irap inerente il costo del personale è da aggiungere a quella già riconosciuta in merito agli interessi passivi. Il provvedimento del 17 dicembre inoltre dispone che le domande debbano essere inviate a partire dalle ore 12.00 di un determinato giorno (si parte il 18 gennaio e le scadenze sono divise per ambito regionale di competenza). Le istanze non devono quindi essere inviate prima del termine previsto e si ha tempo 60 giorni per l’inoltro. La liquidazione dei rimborsi avverrà in base all’ordine di inoltro delle domande iniziando comunque dagli anni più vecchi (si partirà pertanto dal 2007).
Nel caso in cui le imposte pagate riguardino un gruppo, occorrerà inoltrare due istanze differenti. Una dovrà essere effettuata per la consolidata, ed indica la deduzione, mentre l’altra relativa alla consolidante sarà riporterà il rimborso dovuto. E’ opportuno che la trasmissione delle istanze inerenti le aziende controllanti siano inoltrate non prima di quelle relative alle società controllate.
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