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Alcuni chiarimenti sul nuovo redditometro

 Dopo l’annuncio che molto probabilmente il nuovo redditometro farà la sua comparsa già nel 2013, l’amministrazione fornisce i primi chiarimenti in merito al nuovo strumento di controllo.
Ad esempio si ha il problema dell’inserimento o meno dei beni di proprietà di un soggetto che svolge anche attività di lavoratore autonomo o attività d’impresa. In merito l’art. 2 del Dm 24 dicembre 2012 specifica che non si considerano comunque sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi qualora queste siano sostenute effettivamente ed esclusivamente nell’attività di impresa o lavoro autonomo (al riguardo dovrà comunque essere prodotta idonea documentazione). Pertanto appare abbastanza chiaro che qualora un macchinario sia strumentale all’attività di impresa non possa influire sul calcolo del reddito presunto fatto attraverso il redditometro.
Problemi maggiori potrebbero invece riguardare il calcolo della quota da imputare a redditometro nel caso di beni promiscui. Inizialmente, molto probabilmente, l’ufficio potrebbe inserire tali tipo di veicoli nel calcolo del redditometro (sia per quanto riguarda i consumi che l’acquisto), ma successivamente il contribuente avrà la possibilità di chiarire la promiscuità del bene. In questi casi l’ufficio potrebbe riconoscere anche che una parte del bene ha rilevanza anche per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma difficilmente l’amministrazione disconoscerà le quote già previste per legge in materia. Ad esempio, in materia di deducibilità dei veicoli promiscui, l’attuale normativa stabilisce una percentuale di deducibilità pari al 20 %, e quindi l’ufficio potrà riconoscere, al massimo, tale valore come quota pertinente all’attività imprenditoriale.
Inoltre è stato comunque ribadito che l’accertamento da redditometro non potrà seguire la strada dell’accertamento parziale, come previsto dall’art. 41 bis del Dpr 600/72. La conseguenza di tale disposizione è che l’agenzia potrà fare un nuovo controllo esclusivamente qualora emergano fatti nuovi sulla posizione dell’imprenditore o del libero professionista. Pertanto non potranno essere inviati altri accertamenti aventi come base studi di settore o indagini finanziarie, mentre potranno essere effettuate nuove verifiche Irap o Ires.