Home » Scadenze Fiscali » Tra quattro giorni scade il ravvedimento per l’acconto Iva

Tra quattro giorni scade il ravvedimento per l’acconto Iva

 Tra quattro giorni esatti scadrà il termine relativo al ravvedimento operoso previsto per l’acconto Iva (Imposta sul Valore Aggiunto): in pratica, il 26 gennaio prossimo rappresenta la scadenza utile per mettere in regola la liquidazione e il versamento dell’acconto che dovesse risultare insufficiente oppure del tutto assente. In questa maniera, l’Agenzia delle Entrate si rivolge alle imprese e a coloro che esercitano arti e professioni in tale regime fiscale. Per concretizzare il ravvedimento, è necessario sfruttare il modello F24 in formato telematico, tanto è vero che esistono ben tre codici tributo da inserire.

Il primo di essi è il numero 6013 e identifica il versamento dell’acconto per l’Iva pagata ogni mese. Il codice tributo 6035, invece, è quello predisposto dalla nostra amministrazione finanziaria per il pagamento dell’acconto relativo all’Iva trimestrale. Inoltre, il codice 8904 indica la sanzione Iva per il ravvedimento operoso di cui si sta parlando. La scadenza in questione permette di beneficiare della sanzione in forma ridotta, vale a dire pari al 2,5% (un decimo del 25% per la precisione) dell’Iva che non è stata pagata. Per quel che concerne gli interessi moratori, questi ultimi sono calcolati al tasso legale, con la maturazione che avviene giorno per giorno.

La trasmissione dell’F24 può inoltre avvenire in due modi, o in maniera diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati. La normativa di riferimento è piuttosto ampia in questo caso. In effetti, un primo testo fondamentale è senza dubbio la Legge 405 del 1990 (la Finanziaria del 1991), ma lo stesso discorso può essere fatto per il Decreto 155 del 1993 (“Misure urgenti per la finanza pubblica”), il cui quindicesimo articolo è dedicato ai versamenti di acconto ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. L’elenco in questione viene poi completato dal Decreto legislativo 472 del 1997 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”), più precisamente dal suo tredicesimo articolo.