In questo articolo affronteremo il tema dello spesometro, il quale nasce con l’art.21 del D.L. 78/2010 e che prevede l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare all’Agenzia delle Entrate – impegnata su più fronti per combattere l’evasione fiscale – le operazioni di importo pari o superiore a 3 mila euro con obbligo di fattura e di 3.600 euro per le quali sussiste l’obbligo di corrispettivi. La nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione, sarà allegata ad un successivo provvedimento.
Inizialmente la scadenza per comunicare i dati di operazioni rilevanti ai fini Iva dello speso metro era stata stabilita al 30 aprile 2012, poi al 31 gennaio 2013, ma ora il termine è stato prorogato al 3 luglio 2013 grazie ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Come ogni scadenza, ci saranno le relative sanzioni per il mancato invio dello spesometro. Il motivo di tale proroga è da ricercare nelle problematiche tecniche per consentire agli operatori la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva e quindi aggiornare i sistemi informativi. Ricordiamo che bisogna comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva a partire dal 6 luglio 2011.
Lo Spesometro esonera i soggetti dalla comunicazione se le operazioni sono effettuate mediante carte di credito, carte di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/73, in quanto l’art. 23, comma 41, del D.L. n. 98/2011 ha stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.