La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica della cartella esattoriale di Equitalia tramite posta raccomandata è legittima, annullando diverse pronunce di senso contrario come la sentenza della Commissione tributaria di Campobasso, che aveva reso nulla la cartella esattoriale notificata da Equitalia tramite raccomandata A/R.
Infatti in base all’articolo 26 del DPR 602 del 1973 la cartella esattoriale deve essere presentata dagli ufficiali della riscossione o dagli agenti della polizia municipale; la Commissione di Campobasso ha precisato che per gli atti di competenza dell’agente della riscossione, la notifica con raccomandata A/R deve essere realizzata dal messo notificatore che nomina il concessionario, il messo comunale o l’agente della polizia municipale.
La Cassazione ha bloccato invece le speranze di chi ha ricevuto una multa Equitalia per posta e credeva che potesse essere annullata, e hanno resa legittima la notifica diretta da parte del concessionario della riscossione, aggiungendo che la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui è stata consegnata la cartella esattoriale non comportano la nullità della cartella esattoriale.
Si ricorda che le riscossioni di Equitalia potranno essere effettuate fino al 30 giugno 2013, ma i Comuni potranno decidere di fermare l’affidamento alla società di riscossione dei tributi locali, in quanto il DL 201/11 ha deciso che siano proprio i comuni a gestire autonomamente l’attività di riscossione dal momento che per Equitalia era stata decisa la soppressione dal 1 gennaio 2013.
Inoltre esiste – tra le nuove norme in materia di riscossione – la possibilità di annullare le cartelle di pagamento, o fermare le azioni esecutive qualora questi fossero evidentemente illegittimi, e il contribuente ha 10 giorni a disposizione per inoltrare la domanda all’ente creditore; se si passano i 220 giorni senza che l’istante abbia ricevuto una risposta, le cartelle verranno rottamate.