Home » Agenzia delle Entrate » Chiarimenti sullo spesometro

Chiarimenti sullo spesometro

 Lo spesometro si avvicina al debutto e nonostante i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate sono molti i contribuenti che ancora non hanno ben chiaro alcuni concetti. Alcuni ad esempio non hanno ben chiaro come riepilogare le fatture per le quali l’emissione è emessa su base volontaria. Parliamo di tutte le operazioni rilevanti ai fini iva, indipendentemente dall’ammontare della fattura. Anche se non vi è ancora una presa di posizione ufficiale da parte dell’amministrazione, è implicito che ogni volta che un contribuente emette una fattura, la stessa vada indicata all’interno del riepilogo previsto. Una soluzione differente infatti potrebbe creare una discrepanza tra dati comunicati dai fornitori e dati comunicati dal cliente.

Qualora si esonerasse dall’adempimento il fornitore, ad esempio, sarebbe impossibile provvedere al relativo incrocio minando alla base la finalità antievasiva del controllo.

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati il dl 16 del 2012 stabilisce che occorre comunicare obbligatoriamente tutte le operazioni passive ed attive fatte dal fornitore. Pertanto, ad una prima lettura, parrebbe che il contribuente debba fare ogni comunicazione ed ogni transazione indipendentemente dall’emissione della fattura. Sarebbe pertanto utile una comunicazione da parte dell’agenzia in modo da scongiurare tale eventualità, come sarebbe utile anche una comunicazione che stabilisse che le fatture sotto un certo ammontare possano essere tutte inglobate in un’unica comunicazione.

In questo ambito dopo l’intervento del dl 70 del 2011 sono stati esonerati dalla comunicazioni tutti coloro che hanno esclusivamente rapporti business to consumer se il pagamento avviene con carte di credito, carta di debito o carte prepagate soggetti all’obbligo di comunicazione tributaria. In tali casi il dato sarà comunicato direttamente dall’emittente della moneta elettronica che provvede alla trasmissione delle compravendite di importo pari o superiore a 3600 euro transitate nel circuito di pagamento.

Rimane comunque l’obbligo di comunicare il leasing o il noleggio dei mezzi di trasporto visto che l’esonero riguarda solo le società di leasing e noleggio che redigono specificano comunicazione.