L’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 1/E del 15 febbraio ha chiarito alcuni punti riguardo la sospensione della cartella esattoriale a istanza del contribuente.
E’ la legge di stabilità che prevede la possibilità per il contribuente di chiedere l’annullamento della cartella di pagamento e degli altri atti dell’agente della riscossione, se esso riesce a dimostrare che le somme richieste dall’ente creditore siano cadute in prescrizione, sussista un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore o che ci sia una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore. Inoltre sempre il contribuente può richiedere la sospensione qualora sussista una causa di non esigibilità del credito. L’art. 1, comma 537 prevede che l’immediata sospensione sia relativa agli atti espressamente indicati dal debitore.
Inoltre l’agente della riscossione deve procedere alla sospensione della riscossione anche per le somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.
La domanda di sospensione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile che si contesta insieme a quei documenti che ne giustificano la richiesta; successivamente Equitalia ha 10 giorni di tempo per trasmetterla all’ente creditore.
Quest’ultimo ha 60 giorni di tempo per rispondere in modo positivo o negativo, sia al cittadino che ad Equitalia, e in caso di esito negativo, l’ente informerà Equitalia della ripresa dell’attività di riscossione. Il cittadino deve porre attenzione anche alla data: se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni, il debito viene vannullato.
Capitolo notifiche: la notifica Equitalia tramite posta è legittima. Infatti la Cassazione ha dichiarato che la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui è stata consegnata la cartella esattoriale non comporta la nullità della cartella esattoriale.