Le quote integrative di rendita relative all’Inail potranno beneficiare della prescrizione di cinque anni: si tratta di quote aggiuntive di una rendita che è già stata costituita, di conseguenza l’istituto ha deciso di non applicare la prescrizione breve (di durata triennale per la precisione) che è prevista dalla legge. Nel dettaglio, si fa riferimento al contenuto dell’articolo 2948 del codice civile, vale a dire quello dedicato alla continuità dei rapporti giuridici. Sono queste, in sintesi, le disposizioni più importanti che si possono ricavare dalla nota protocollo 1694 pubblicata in questi giorni dall’ente previdenziale.
Si tratta a conti fatti di un orientamento nuovo di zecca per l’Inail, ma che comunque prende spunto da diverse pronunce della giurisprudenza. La nota si è resa necessaria per chiarire alcuni dubbi in merito al diritto alle quote aggiuntive delle prestazioni che l’istituto è solito erogare nei confronti dei lavoratori infortunati che sono anche sposati o con dei figli a carico. Volendo essere ancora più precisi, si va a maggiorare di venti punti percentuali la prestazione relative al coniuge e a ogni figlio. Il Testo Unito dell’Inail (si tratta del Dpr numero 1124 del 1965, il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è molto chiaro in tal senso.
La prescrizione di tre anni, quella ordinaria dunque, è valida per tutte le prestazioni, senza eccezioni. Questo termine è stato considerato come una norma speciale, pertanto lo si può applicare solamente all’accertamento del diritto alle prestazioni. Nel caso in cui ci dovessero essere differenze per quel che riguarda le rate della rendita stessa, si ha a che fare con una prescrizione quinquennale, prendendo spunto dal codice. La nota ha completato il discorso in questione, ricordando come la prescrizione del diritto unitario alla rendita sia quella ordinaria di dieci anni, un periodo temporale ribadito di recente anche dalla Cassazione.
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