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Nuove regole per le emissioni di obbligazioni di società non quotate

 La circolare n. 4/E illustra le nuove regole in materia di obbligazioni emesse da piccole e medie società e di cambiali finanziarie. L’agenzia delle entrate fornisce quindi alcuni chiarimenti per quanto riguarda i nuovi strumenti finanziari e le modalità di tassazione relative.

In base a quanto disposto dalla nuova circolare i sottoscrittori delle nuove obbligazioni finanziarie non si vedranno tassare gli interessi anche se tali strumenti saranno di fatto emessi da banche, società con enti negoziati o enti pubblici trasformati in Spa. In base alla nuova disciplina restano invece assoggettai alla ritenuta di cui all’art. 26 del dpr n600 del 1973 sugli interessi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie emesse da società non quotate.

Per quanto concerne le società emittenti in passato vigeva la limitazione alla deduzione degli interessi passiva in base al fatto che il tasso di rendimento effettivo non fosse superiore a:

  • Doppio del tasso ufficiale di riferimento per obbligazioni o titoli similari negoziati in mercati regolamentati;

  • Tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi delle obbligazioni e dei titoli similari diversi da quelli precedenti;

Le nuove regole prevedono tuttavia che tali disposizioni non vengano comunque applicate alle cambiali finanziarie, obbligazioni o altri titoli purché emesse da società con azioni non quotate e che prevedono la quotazione di obbligazioni o delle cambiali in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione.

Nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni o altri strumenti finanziari non siano quotati è possibile disapplicare la norma purché i titoli vengano detenuti da investitori qualificati, gli investitori non detengano più del 2 % del capitale sociale e il beneficiario effettivo dei proventi sia comunque residente in Italia o territori che consentono un sistema adeguato di informazioni. Per quanto riguarda la qualificazione del socio occorrerà fare riferimento al possesso di azioni ordinarie ma anche al possesso di azioni speciali purché abbiano i requisiti minimi per poter essere considerate partecipazioni sociali.