Con una nota dell’agenzia delle entrate vengono chiariti i casi in cui il contribuente possiede esclusivamente redditi sostituiti dall’imu. In particolare la circolare precisa che il cittadino in questi casi non sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi l’imu, che ricordiamo va a sostituire la vecchia Ici, raggruppa già in sé la quota di irpef fondiaria inglobando anche addizionali regionali e comunali.
Pertanto qualora l’immobile per il quale è stato pagato l’imu non è stato locato, il fabbricato non sarà quindi assoggettato ad un prelievo irpef. Tuttavia tale regola generale viene derogata in alcuni specifici casi. In particolare la circolare n. 5 dell’agenzia dell’entrate chiarisce che vi è un rapporto sostitutivo tra imu e irpef per quanto riguarda la componente immobiliare, anche se tale regole non è sempre valida. Il contribuente sarà infatti obbligato a indicare dichiarazione mod. 730 o in alternativa il mod. Unico i relativi redditi qualora si tratti di redditi agrari, qualora i il proprietario non abbia optato per la cedolare secca o qualora gli immobili siano posseduti dalle società soggette ad Ires (fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione i dati inerenti i fabbricati, anche per quelli per cui si è già pagato l’imu o la cedolare secca).
La circolare prende inoltre come esempio anche un fabbricato che è stato locato solo per una parte del 2012. In questo caso specifico l’imu sostituisce l’irpef e le addizionali saranno dovute esclusivamente sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l’immobile non è locato. La recente circolare stabilisce anche che l’imu è dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili. Il provvedimento precisa infatti che l’immobile è soggetto ad un regime particolare ma non ad una esenzione totale. Infatti l’imu sarà dovuta nella misura ridotta con un abbattimento del 50 % sulla base imponibile.
Infine la circolare precisa che il principio di sostituzione incide sul raggiungimento della soglia di 500 euro per quanto riguarda il reddito fondiario, pertanto sotto tale valore l’imposta non sarà dovuta.
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