Gran parte delle multe sulle strisce blu per mancato pagamento del ticket sono illegittime e possono essere annullate facendo ricorso al Giudice di Pace.
Parliamo quindi in questo articolo del parcheggio a pagamento, e delle eventuali sanzioni in cui possono incorrere le persone al volante. La sosta a pagamento è uno dei casi più frequenti è regolata dall’articolo 7 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 285/92) dove disciplina che il sindaco all’interno dei centri abitati potrà limitare o subordinare a pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli. E’ sempre di competenza del comune stabilire le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli.
Le aree di parcheggio devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali; inoltre i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio.
La legge impone che i parcheggi a pagamento di strade pubbliche, devono essere nelle vicinanze o dinanzi a parcheggi non a pagamento. Questo limite non viene applicato solo per le aree definite “Area pedonale”, “zona a traffico limitato”, “Autostrade” e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica.
Per quanto riguarda le sanzioni, esse sono contenute all’interno dell’articolo 7 (non sono rientrate tra gli aumenti delle multe nel 2013) e sono le seguenti:
– 33,60 euro nei casi in cui il soggetto abbia omesso il pagamento della tariffa e la relativa esposizione del disco-orario;
– 19,55 euro, nel caso in cui abbia rispettato l’obbligo del pagamento della tariffa o dell’esposizione del disco-orario, e la violazione, consiste nell’accedere oltre quanto consentito. E’ opportuno poi che in sede di ordinanza si quantifichi l’arco di tempo per il quale si è protratta la violazione.
In entrambi i casi la Polizia Locale è autorizzata a elevare la contravvenzione o a rimuovere il veicolo e portarlo presso un deposito giudiziario dal quale si può prelevare pagando una sanzione.