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Saldo annuale Iva 2013

E’ in scadenza il 18 marzo il termine per il versamento del saldo annuale Iva 2013, che può essere effettuato utilizzando il modello F24 Iva indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale” ma solamentre in modalità telematica. In caso si rateazione, gli interessi vanno indicati a parte con il codice tributo 1668. E’ possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi.

Nel dettaglio, le opzioni variano in base a come si presenta la Dichiarazione annuale:

Dichiarazione IVA in UNICO 2013

  • saldo entro il 18 marzo in un’unica soluzione,
  • saldo entro il 17 giugno pagando lo 0,4 per cento in più per ognuno dei tre mesi di ritardo
  • prima rata entro il 18 marzo e le altre (di pari imposto) entro il 16 di ogni mese entro novembre,
  • prima rata entro il 17 giugno e maggiorazione 0,4 per cento per ogni mese successivo al 16 marzo, più ulteriore maggiorazione 0,33 per cento per ogni rata successiva alla prima.

Dichiarazione IVA in forma autonoma

  • saldo entro il 18 marzo in un’unica soluzione,
  • a rate con maggiorando 0,33 per cento sull’importo di ogni rata successiva alla prima.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2013 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte che risultano dal modello unificato.

In caso di mancato versamento, si può andare incontro a sanzioni sia di natura amministrativa sia penale. In caso di mancato o insufficiente versamento dell’Iva, la sanzione amministrativa è pari al 30 per cento dell’importo non versato, mentre è punito con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, se l’ammontare supera l’importo di 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.E’ possibile avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione commessa, purché non sia stata constatata.

Per chi presenta dichiarazione IVA autonoma, le rate successive alla prima scadono il 16 aprile, il 16 maggio, il 17 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto, il 16 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre. I soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo in un’unica soluzione entro il 18 marzo, maggiorando dello 0,33 per cento mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

 

 

 

 

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