I risarcimenti che vengono messi a disposizione di una persona per una invalidità a carattere temporaneo e che hanno un collegamento stretto al rapporto di lavoro devono essere soggette a un trattamento fiscale ben preciso. In effetti, si sta parlando di indennità che sono imponibili per quel che riguarda le imposte dirette (vedi anche Nessun indennizzo Inail se ci si può recare a lavoro a piedi). Come è stato infatti precisato in maniera chiara da una ordinanza della sezione tributaria della Cassazione, non è possibile escludere tale fattispecie dalla tassazione, visto che non basta che l’erogazione di cui si sta parlando abbia un carattere risarcitorio.
Il fatto è giunto all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour dopo un ricorso dell’avvocatura di Stato per quel che riguarda una sentenza della Ctr di Napoli. In pratica, quest’ultima commissione aveva impugnato il silenzio-rifiuto relativo a un rimborso per risarcimenti per indennità di lavoro. Secondo il parere dell’organo campano, infatti, le somme erogate erano di natura risarcitoria, pertanto il rimborso richiesto poteva avere il via libera. Non l’hanno pensata alla stessa maniera gli “ermellini”. La decisione è stata ribaltata in modo totale, con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative a queste agevolazioni fiscali.
Stando al giudizio della Suprema Corte, bisogna fare riferimento al Dpr 917 del 1986 (“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”): il secondo comma dell’articolo 6, infatti, prevede che le indennità di tale tipo (conseguite a titolo di risarcimento danni) sono dei redditi che hanno la stessa categoria di quelli perduti. Di conseguenza, il denaro incassato dal contribuente per questi motivi non è altro che un reddito imponibile, nella misura in cui serve a reintegrare il danno subito. Il discorso è identico anche nel momento in cui le somme in questione sono percepite in via transattiva (cioè con un accordo specifico, dunque un procedimento o una transazione) e sempre per reintegrare i danni.