La circolare 9/E che è stata resa pubblica due giorni fa dalla nostra amministrazione finanziaria ha avuto come oggetto principale la spiegazione di alcuni aspetti relativi alle agevolazioni fiscali che spettano alle associazioni sportive dilettantistiche (vedi anche Associazioni sportive dilettantistiche: la scadenza del 15 settembre). In particolare, bisognava sciogliere alcuni dubbi per quel che riguarda il dettato della Legge 398 del 1991, la quale ha previsto proprio il regime speciale dedicato a tale settore.
Due esempi su tutti possono essere quello della determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Imposta sul Valore Aggiunto, oltre che delle semplificazioni relative agli adempimenti contabili e alla certificazione dei corrispettivi. Il regime in questione è aperto a quelle associazioni che hanno registrato proventi non superiori ai 250mila euro per quel che riguarda le attività commerciali poste in essere nel periodo d’imposta precedente. Quando si opta per tale regime, poi, si è obbligati ad annotare entro il quindicesimo giorno del mese successivo l’importo esatto dei corrispettivi e dei proventi, sfruttando il modello messo a disposizione dal Ministero delle Finanze nel 1997.
Quando ci si dimentica di compilare il documento appena menzionato, oppure si commette un errore, le agevolazioni non decadono, a patto però che vi sia la possibilità di dimostrare all’Agenzia delle Entrate la documentazione contabile e la corretta determinazione di redditi e imposte. Altra precisazione fondamentale di cui tenere conto è quella dell’assenza del rendiconto. Quest’ultimo serve per annotare le entrate e le spese che riguardano ogni singola manifestazione. Nel caso in cui il rendiconto non sia presente e non venga stilato, si può evitare la decadenza dal regime ricostruendo la contabilità dell’ente; rimane però il fatto che tale situazione non evita la sanzione. Le agevolazioni vengono riconosciute nel caso in cui queste associazioni rispettino i principi di democraticità e la totale assenza di scopo di lucro: le assemblee possono essere convocate in diversi modi, anche tramite email o sms.