La circolare n. 11 del 2013 dell‘agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti in materia di detassazione dei salari di produttività, tema ultimamente molto dibattuto. In particolare le somme erogate a titolo di incentivo per contratti già sottoscritti al 13 aprile 2013 ed erogate ai dipendenti potranno essere in ogni caso soggette a detassazione qualora i contratti siano depositati presso la Direzione del Lavoro entro il 13 maggio.
In base a quanto dettato dalla circolare l’imposta sostitutiva del 10 % potrà essere applicata anche ai contratti sottoscritti in conformità a quanto dettato dalla normativa precedente, purché la retribuzione erogata presenti le caratteristiche previste dall’attuale normativa (in questo caso la detassazione potrà avere retroattivamente effetto a partire dal 1° gennaio 2013). Il datore di lavoro inoltre, qualora non abbia applicato la tassazione agevolata del 10 % in fase di erogazione della retribuzione, potrà in ogni caso applicarla in fase di elaborazione delle buste paga assoggettando gli importi al 10 % e trattenendo le relative ritenute (leggi anche detassazione produttività si allarga la platea degli aventi diritto).
Nel caso invece in cui il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro si limiterà a registrare le annotazione all’interno del cud, seguendo le istruzioni di compilazione della dichiarazione in modo tale che il lavoratore possa in maniera autonoma applicare la tassazione più favorevole. Nel caso invece in cui il datore di lavoro abbia applicato la tassazione più favorevole a somme per le quali non era consentito, questi dovrà versare la differenza tra imposta sostitutiva versata e quanto dovuto a titolo di imposta irpef ordinaria.
In ogni caso per il 2013 resta comunque confermato il limite massimo di 2.500 euro (al netto di contributi previdenziali). Inoltre in base a quanto stabilito dalla legge la tassazione di favore spetta solo nel caso in cui il lavoratore nel 2012 non ha avuto redditi superiori a 40 mila euro ed in ogni caso il contratto di lavoro collettivo dovrà essere obbligatoriamente depositato presso la competente sede della direzione del Lavoro.