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La classificazione doganale delle cartucce per fotocopiatrici

 Una sentenza di quasi due mesi fa da parte della Corte di Cassazione consente di parlare di quella che è la classificazione doganale e del trattamento tributario delle cartucce usate nelle fotocopiatrici (vedi anche Dogane: le novità relative ai beni in deposito). La storia di questa vicenda giudiziaria è presto detta. In pratica, secondo la società importatrice delle merci, bisognava considerare le cartucce in questione come parti e accessori di macchine e apparecchi, il che significa la totale assenza di dazi.

L’Agenzia delle Dogane non l’ha pensata però allo stesso modo, propendendo per una classificazione come “altri inchiostri da stampa”, la quale richiede invece un dazio quantificabile in 6,5 punti percentuali. L’opinione dei giudici di legittimità ha preso spunto dal fatto che l’apparecchio in questione è formato da un serbatoio con tanto di inchiostro in polvere (quello che è meglio conosciuto come toner), oltre che da un apposito chip per le informazioni del caso, in modo da trasmettere il tutto alla fotocopiatrice. Di conseguenza, la sua funzione più importante è quella di rifornire di inchiostro la macchina. I giudici di Piazza Cavour sono partiti proprio da tali presupposti per la loro sentenza.

Nello specifico, è stata esclusa dalla Suprema Corte che la cartuccia di cui si sta parlando sia configurabile come una parte essenziale di una stampante, così da avere la classificazione scelta dalla società attiva nell’importazione. Non si tratta nemmeno di un accessorio della macchina, visto che dagli atti processuali non è emersa una configurazione simile. Di conseguenza, l’inchiostro va considerato come un elemento che dà alla cartuccia il suo carattere fondamentale. Il giudizio appena citato non può essere influenzato dal fatto che in altri stati membri dell’Unione Europea le classificazioni sono state differenti. La Cassazione ha quindi scelto di respingere il ricorso che era stato presentato dalla società importatrice, confermando quella che era la ricostruzione ottenuta mediante la sentenza impugnata.

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