Il rinnovo dell’opzione per quel che concerne la tassazione per trasparenza delle società di capitali deve sempre avvenire attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno; oltre a questa modalità non sono invece previste altre comunicazioni alternative, visto che solo lo strumento postale è l’unico in grado di dimostrare la reale volontà dei soci di aderire o meno a tale regime. In sintesi, questo è il contenuto della risoluzione 185/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, proprio per intervenire in merito all’opzione per trasparenza fiscale. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario dopo che alcuni soci avevano comunicato la propria volontà di rinnovo mediante una raccomandata a mano; questo, secondo la parte istante, avrebbe rappresentato uno strumento idoneo per esercitare correttamente l’opzione, in quanto in grado di informare in maniera preventiva la società partecipata. Questa stessa opzione, comunque, viene intesa come perfezionata in via definitiva quando ha luogo la trasmissione alle Entrate entro il primo dei tre periodi d’imposta vincolati al nuovo regime.
Secondo l’Agenzia, l’uso del mezzo postale è più che idoneo a svolgere tale funzione, in quanto è espressamente previsto dalla normativa come possibile strumento per la scelta del regime di trasparenza fiscale della società. Il decreto ministeriale che in questo caso si prende a riferimento, comunque, non specifica quali debbano essere i precisi contenuti della stessa comunicazione che deve poi essere inviata alla società partecipata; quindi, è fondamentale in senso lato solamente la vera e propria manifestazione di volontà che la parte esprime per esercitare l’opzione (in tal senso, è importante prendere come riferimento normativo di base anche la circolare 49 del 2004).
In conclusione, come spiega la stessa risoluzione dell’Agenzia, la reale volontà dei soci non può essere soddisfatta attraverso l’invio e la presentazione di una semplice raccomandata a mano, piuttosto che una postale.